3.1.N Modalità di pagamento ammesse

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno corrente.
Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate o in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
La scadenza delle rate di cui al comma precedente è fissata con la Delibera di Consiglio Comunale che approva le relative tariffe; conformemente a quanto previsto dall’art. 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30/04/2019 n. 34, la scadenza dell’ultima rata, contenente il saldo del tributo, sarà comunque fissata successivamente alla data del 1 dicembre dell’anno di imposizione.
La Delibera che stabilisce le scadenze per l'anno 2020 non è stata ancora approvata.
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